Revisione veicoli

Cos’è la Revisione?
La revisione è un obbligo stabilito dalla legge per garantire che sulle strade italiane circolino veicoli sicuri, in buono stato di manutenzione e che rispettino le norme sull’inquinamento.

 

centro revisione

Per risponde meglio a questa domanda facciamo ricorso all’art. 80 del Codice della Strada

Art. 80.
Revisioni
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

Quando Farla

La prima revisione (salvo casi specifici) va effettuata dopo quattro anni dall’immatricolazione entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione;
Le revisioni successive vanno effettuate dopo due anni entro il mese corrispondente alla data dell’ultima revisione.
Nella tabella sotto è indicata la data da tenere in considerazione per la prima revisione e le successive.

Di seguito invece, nella tabella, vediamo il un esempio recante un riepilogo di tutti i veicoli revisionabili presso EPICENTRO.
AUTOVEICOLI

1^ anno immatricolazione

1^ anno revisione

Anno revisioni successive

Autovetture ad uso privato

2015

2017

2019

Autoveicoli ad uso promiscuo

2015

2017

2019

Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t

2015

2017

2019

Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva superiore a 3,5 t

2018

2018

2019

Autobus fino a 16 posti con conducente e massa non superiore a 3,5 t

2018

2018

2019

Autoambulanze

2018

2018

2019

Autovetture di piazza o di noleggio con conducente

2018

2018

2019

Autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea

2018

2018

2019

RIMORCHI
Rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t*

Per essi la revisione deve essere disposta con apposito decreto

Carrelli appendice

Vanno sottoposti a revisione insieme al veicolo a cui sono abbinati

CICLOMOTORI
Tutti, compresi i quadricicli leggeri

2015

2017

2019

MOTOVEICOLI
Motocicli e motocarrozzette (A)

2015

2017

2019

Motoveicoli per trasporto promiscuo (A)

2015

2017

2019

Motocarri, motoveicoli uso speciale o per trasporti specifici

2015

2017

2019

Motoveicoli di piazza o di noleggio con conducente

2015

2017

2019

Quadricicli

2015

2017

2019

Note:
* : Non possono essere revisionati presso i Centri privati autorizzati.
(A) : Se destinati al servizio di piazza o da noleggio con conducente, sono soggetti a revisione annuale.

Lo Stato, con la Modifica del Decreto Ministeriale del 02.08.2007 n.161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 05.10.2007, fissa la tariffa per la revisione a € 54.95 a questa si deve aggiungere sia l’IVA del 22% e cioè € 12.09, e la tassa di € 10.20 di concessione governativa da versare sul conto corrente 9001.
Tale tassa deve essere pagata negli uffici postali o tramite il portale dell’automobilista con una sovrattassa di € 1,78. Il costo totale della revisione per qualsiasi veicolo sotto le 3,5 t (ciclomotore, motociclo, autovettura e autocarro) risulta quindi essere di € 79.02, come riportato nella tabella sottostante.

 

Costo totale della revisione

Tariffa per la revisione 54,95 €
Iva 22% 12,09 €
Tassa conc. governativa 11,98 €
Tariffa totale 79,02 €

 

Come ci si prepara

Ecco alcuni consigli dei nostri esperti per prepararsi al meglio alla revisione ed evitare sgradevoli sorprese.
Innanzitutto, preparare i documenti del veicolo, prestando attenzione all’integrità e la leggibilità della carta di circolazione.
Quindi, verificare:
  • la presenza ed integrità delle targhe (anteriore e posteriore). In caso di smarrimento di una delle targhe è necessario presentarsi alla revisione con l’apposito documento di denuncia rilasciato dai Carabinieri;
  • il funzionamento di luci e relative spie
  • la presenza a bordo del triangolo europeo e della ruota/ruotino di scorta;
  • i pneumatici, compresa la ruota di scorta. Il battistrada residuo non deve essere inferiore al minimo di legge che è di 1,6 mm (comunque già quando è inferiore ai 3 mm in caso di pioggia si è a rischio di aquaplaning anche a velocità moderate); l’usura deve essere omogenea, altrimenti bisogna controllare anche l’assetto dell’auto. Si deve prestare molta attenzione anche alla misura dei pneumatici, che deve rientrare tra quelle omologate e riportate sulla carta di circolazione.
  • i livelli dei liquidi (acqua, olio e liquido lavavetri), si facciano eliminare eventuali perdite e gocciolamenti;
  • lo stato dei vetri
  • l’impianto di scarico, facendone eliminare eventuali rumorosità anomale, eventuali gocciolamenti e perdite;
  • lo stato di tutte le cinture di sicurezza dell’auto e degli airbag
Alcuni di questi controlli possono essere eseguiti dall’automobilista stesso.
Per gli altri, invece, è necessario rivolgersi al proprio meccanico di fiducia.

 

L’accoglienza del cliente

 

 

Nella fase di accoglienza dell’utente vengono controllati i documenti, cioè si fa una verifica di corrispondenza tra i dati presenti nella carta di circolazione e gli elementi identificativi del veicolo.
Inoltre il controllo della documentazione comprende anche la verifica della validità degli eventuali collaudi successivi all’immatricolazione quali per esempio montaggio del gancio di traino e abbinamento del carrello appendice, impianto GPL, ATP, ADR ecc.
Per queste modifiche deve essere presente la documentazione rilasciata in fase di collaudo dagli uffici della motorizzazione civile.

 

I Controlli

Durante questa fase vengono eseguiti sul veicolo sia controlli strumentali che visivi.
Qui sotto vengo elencati alcuni dei controlli fatti durante la revisione:
  • L’identificazione del veicolo attraverso targa e numero di telaio.
  • Lo stato della carrozzeria (presenza di ammaccature gravi, corrosioni, etc.) compresi paraurti, parabrezza, specchietti retrovisori.
  • L’impianto elettrico e il funzionamento del clacson e delle luci (anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, di direzione, di arresto e della targa).
  • Il funzionamento dei tergicristalli e lo stato del sistema lavavetri.
  • La rumorosità e le emissioni inquinanti emesse dal tubo di scarico.
  • L’efficienza del sistema frenante.
  • Lo stato di sterzo, assi, sospensioni, ruote e pneumatici.
  • Lo stato dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza ed airbag.

L’esito

Al termine del controllo, viene rilasciata un’etichetta adesiva attestante l’esito della revisione.
L’etichetta va applicata sulla carta di circolazione e può riportare una delle seguenti diciture:
  • “Revisione regolare”, se il veicolo ha superato regolarmente la revisione
  • “Revisione ripetere”, se il veicolo non ha superato la revisione a causa di anomalie e/o difetti facilmente eliminabili.
E’ necessario presentare una nuova richiesta di revisione entro un mese dalla data di revisione (in questo periodo il veicolo può circolare solo se vengono riparate le anomalie riscontrate e si possiede relativo certificato rilasciato dall’officina).
  • “Revisione sospeso dalla circolazione”, se il veicolo non ha superato la revisione a causa di anomalie e/o difetti che compromettono la sicurezza della circolazione o determinano inquinamento acustico e atmosferico.
E’ necessario presentare una nuova richiesta di revisione (in questo caso il veicolo potrà circolare solo in giornata, per essere portato dal meccanico e nel giorno della nuova revisione).

Le Sanzioni

In caso di verifica da parte degli organi preposti (es. Carabinieri, Polizia, ecc.), chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di € 168,00 , somma che può aumentare secondo le aggravanti (es. recidiva, uso di falsa attestazione di revisione, ecc.).
Il veicolo non revisionato viene inoltre sospeso dalla circolazione fino a quando non viene sottoposto a revisione ed ottiene esito regolare. Se la mancata revisione viene accertata in autostrada, si incorre nel ritiro della carta di circolazione e nel fermo amministrativo del veicolo.
Si ricorda che per effetto dell’ultima modifica del Codice della strada, la carta di circolazione non viene più ritirata all’atto dell’accertamento dell’omessa revisione. L’organo accertatore appone sulla carta di circolazione l’annotazione relativa alla sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione; con questa annotazione, il veicolo può essere portato presso un centro di revisione autorizzato o presso gli uffici provinciali del DDT per effettuare la revisione.
Inoltre, il veicolo non revisionato non è coperto dall’assicurazione. In caso di incidente con danni a terzi, quindi, la compagnia assicuratrice si può rivalere sull’assicurato che deve pagare personalmente il risarcimento.
Qui sotto si riporta uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili.

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